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Regione Lombardia

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FLUSSI TURISTICI

Le strutture ricettive presenti sul territorio della Regione Lombardia hanno l’obbligo di utilizzo del dispositivo ROSS1000 (ex Turismo5) per ottemperare ai debiti informativi nei confronti di ISTAT per quanto riguarda le rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) e di Regione Lombardia per quanto previsto all'art. 38 comma 8 della LR 27/2015. 

Per questo motivo le strutture devono provvedere alla puntuale comunicazione dei flussi turistici mediante l'applicativo informatico. L'inserimento/caricamento delle rilevazioni statistiche mensili deve avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, data a partire dalla quale le Province e la Città metropolitana di Milano danno seguito a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 40Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano, che disciplina che il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici.  

Resta inteso che il presente sistema di gestione dei flussi turistici, ROSS1000 non sostituisce l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate mediante il portale Alloggiati Web www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso, potete contattare la nostra Segreteria, scrivendo un’e-mail a albergatori@unione.milano.it o chiamando il numero 02 7750602.

ALLOGGIATI WEB

L’invio telematico delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive è obbligatorio ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S. e del Decreto del Ministero dell’Interno del 07 Gennaio 2013 e non fa distinzione tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale. 

Quindi, i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo, devono comunicare alle Questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso. 

Per la richiesta delle credenziali di accesso al servizio i gestori delle strutture ricettive devono far riferimento alla Questura territorialmente competente. Per maggiori informazioni consultare la sezione Contatti 

Si precisa, tuttavia, che l’invio telematico è obbligatorio. Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati. Per la violazione all’Art. 109 del T.U.L.P.S. la sanzione prevede la denuncia alla Procura della Repubblica con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206,00, con l’aggravante in caso di accertata reiterazione, in base all’art 81 C.P.. La contestazione dell’illecito può comportare, come accessoria, la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività ricettiva. 

Maggiori informazioni possono essere richieste contattando la nostra Segreteria  per e-mail albergatori@unione.milano.it o telefonicamente al numero 02 7750602. 

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